La Legge di Bilancio 2026: L. n. 199 del 30 dicembre 2025

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 199/2025, recante disposizioni in tema di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Rimanendo in attesa degli ulteriori chiarimenti che interverranno per meglio definire la manovra finanziaria, proponiamo un breve riassunto sulle principali novità che avranno un impatto nel cedolino paga.

La Legge di Bilancio 2026

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 199/2025, recante disposizioni in tema di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.


La Manovra si occupa, tra l’altro, di regolamentare diversi istituti che avranno senz’altro un impatto nella busta paga dei lavoratori dipendenti. Di seguito, riportiamo le principali disposizioni riguardanti la disciplina giuslavoristica e previdenziale.


Seguiranno ulteriori approfondimenti a seguito di chiarimenti che interverranno.

 

Le principali novità normative

1. Revisione delle aliquote IRPEF (comma 3)


Con la modifica dell’art. 11, lett.) b, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986) le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono così determinate a partire dal 1° gennaio 2026:

2. Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali (comma 7)


Al fine di adeguare i salari al costo della vita, la Legge di Bilancio introduce un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale imposta si applica sugli incrementi retributivi erogati dal 1° gennaio 2026 legati ai rinnovi contrattuali del settore privato avvenuti/che avverranno negli anni 2024, 2025 e 2026.


Si specifica che:
– la norma è in vigore solo per l’anno 2026;
– il reddito del lavoratore del 2025 non deve essere superiore a euro 33.000,00;
– il lavoratore ha facoltà di rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva;
– l’imposta è applicabile ai soli aumenti che verranno corrisposti nel 2026 stabiliti dai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

 

3. Disposizioni sulla tassazione dei premi di risultato (commi 8 e 9)


La disposizione si occupa di modificare la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), stabilendo che per gli anni 2026 e 2027 è applicabile un’imposta sostitutiva dell’1% sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, entro un limite massimo di un importo complessivo annuo di euro 5.000,00.

 

4. Imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e le indennità (comma 10 e 11)


Per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di euro 1.500,00, per:
– le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno come stabilito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, nonché secondo quanto previsto dai CCNL;
maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come stabilito dai CCNL;
indennità di turno e altri emolumenti previsti per il lavoro a turni.


Si specifica che l’applicazione della disposizione riguarda solamente i lavoratori con reddito da lavoro dipendente che nell’anno 2025 non abbiano avuto un reddito superiore a euro 40.000,00.


Rimangono esclusi i lavoratori che beneficiano del trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione e bevande e del comparto turistico, nonché degli stabilimenti termali.

 

5. Disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici (comma 14)


A partire dal 1° gennaio 2026, il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici passa da euro 8,00 a euro 10,00 giornalieri.

 

6. Trattamento integrativo speciale del settore turistico (commi da 18 a 21)


Si tratta di una norma a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli degli stabilimenti termali, confermata con validità dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026. Il trattamento integrativo speciale consta in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in conseguenza dello svolgimento di lavoro notturno e di lavoro straordinario eseguito nei giorni festivi.


Tale trattamento integrativo speciale è corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, il quale deve dichiarare per iscritto che il reddito percepito nel 2025 non è superiore a euro 40.000,00.

 

7. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne svantaggiate e lavoratori della zona Zes (commi da 153 a 155)


Viene stabilito un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Si tratta di un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), che può essere richiesto per un massimo di 24 mesi.

 

La Legge di Bilancio stabilisce espressamente che l’esonero ha l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate e di sostenere le Zone Economiche Speciali (cd. ZES) per il Mezzogiorno.


Vista la pluralità di soggetti a cui sembra rivolgersi la disposizione, è necessario attendere il decreto attuativo ai fini dell’operatività della disposizione.

 

8. Deducibilità contributi versati ai fondi di previdenza complementare (commi 201 e 202)


Viene stabilito che i contributi volontari o dovuti in base ai CCNL, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare sono deducibili nel 2026 per un massimo di euro 5.300,00 annui.

 

9. Versamento TFR da parte dei datori di lavoro al fondo tesoreria INPS (comma 203)


A partire dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che hanno raggiunto la quota di 60 dipendenti sono obbligati a versare al Fondo Tesoreria INPS il Trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti che non hanno deciso di destinarlo a un fondo di previdenza complementare. La soglia di 60 dipendenti è stabilita per gli anni 2026 e 2027, mentre a partire dal 2028 fino al 2031 la quota che obbligherà il datore al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS sarà di 50 dipendenti, che si abbasserà a 40 a partire dal 2032.


La novità principale è relativa al fatto che l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS sorge nel momento in cui si raggiunge la quota prestabilita. Precedentemente, la soglia di 50 dipendenti doveva sussistere al 31 dicembre 2006 ovvero al momento della costituzione della società. Ne consegue che i datori di lavoro che hanno raggiunto la media di 60 dipendenti al 31 dicembre 2025, a partire dal 1° gennaio 2026 dovranno versare il TFR al Fondo Tesoreria INPS.


Il controllo del raggiungimento della soglia che obbliga al conferimento al Fondo Tesoreria INPS deve essere effettuato in base alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo paga in considerazione. Ad esempio, se al 31 dicembre 2026 la media dei lavoratori in forza nell’anno 2026 è di 60 o più dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2027 si dovrà versare all’INPS.

 

10. Adesione alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato (commi da 204 a 205)


A partire dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti di prima assunzione, aderiscono  automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dai CCNL ovvero dagli accordi aziendali o territoriali, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Il dipendente potrà scegliere, entro i 60 giorni dall’assunzione, se aderire a un fondo di previdenza di propria scelta oppure di lasciare il TFR maturando in azienda.

Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.


Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo della adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

 

11. Integrazione al reddito lavoratrici madri con due o più figli (commi 206 e 207)


È riconosciuta per le lavoratrici madri dipendenti o autonome con almeno due figli (fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo), con reddito non superiore a euro 40.000,00, una somma di euro 60,00 mensili per ogni mese o frazione di mese in cui è in essere il rapporto di lavoro dipendente ovvero l’attività di lavoro autonomo. La somma (che spetterà per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 novembre 2026) verrà corrisposta in un’unica soluzione con la corresponsione della retribuzione del mese di dicembre 2026.


Il bonus è riconosciuto anche alle lavoratrici madri con più di due figli, che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

12. Esonero contributivo lavoratrici madri con tre figli (commi da 210 a 213)


In caso di assunzione di madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è previsto un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato.


L’esonero può essere utilizzato per un massimo di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, nel limite annuo di 8.000,00 euro. Nel caso di assunzione a tempo determinato, l’esonero è applicabile per 12 mesi, mentre in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato l’esonero è utilizzabile per ulteriori 6 mesi (per un totale di 18 mesi).

 

13. Incentivi alla trasformazione part time per i genitori (commi da 214 a 218)


A partire dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi (fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età anagrafica in caso di figli con disabilità) hanno la priorità alla trasformazione del contatto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


Per i datori di lavoro che consentono la trasformazione a tempo parziale senza una riduzione del monte orario di lavoro complessivo è previsto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per un massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione oraria.


È necessario attendere il decreto attuativo per capire l’operatività della disposizione.

 

14. Congedi parentali e congedi per malattia figlio (commi 219 e 220)

 

I congedi parentali di cui agli artt. 32, 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. 151/2001 sono utilizzabili fino al quattordicesimo anno di età del figlio.


In tema di malattia figlio di età superiore ai 3 anni, il limite delle giornate fruibili alternativamente tra la madre e il padre in occasione di eventi di malattia del figlio, sono elevate a 10 giorni lavorativi all’anno per i minori fino al quattordicesimo anno di età del figlio. Tali giornate non sono retribuite.

 

15. Prolungamento del contratto in sostituzione di maternità (comma 221)


Nel caso di assunzione di un lavoratore o di una lavoratrice con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione di una lavoratrice assente per congedo di maternità o congedo parentale, il contratto di lavoro in sostituzione di maternità è prolungabile fino all’anno di vita del bambino.

Riferimenti: L. n. 199/2025.

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