Disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi INPS e accessori di legge
L’INPS ha illustrato il nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per i contributi e accessori di legge, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS del 20 febbraio 2026.
Con tale regolamento si definiscono i casi in cui l’Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge.
La circolare INPS n. 60/2026
Con la Circolare 60/2026, l’INPS ha illustrato il nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per i contributi e accessori di legge, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS del 20 febbraio 2026, in attuazione dell’art. 23 L. 203/2024 e del decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.
Con tale Regolamento, che abroga il precedente (Determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive), si definiscono i casi in cui l’Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge. Tra le novità più rilevanti rilevano l’innalzamento ordinario a 60 rate mensili, l’introduzione della seconda dilazione, nonché l’istituzione di una specifica disciplina per i casi di crisi e insolvenza.
Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026.
Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge
La dilazione di pagamento può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione e/o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda non è ancora formato l’avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010. Il pagamento dilazionato è consentito nei seguenti casi:
– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili. Il potere decisionale è affidato ai Direttori provinciali o di Filiale;
– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili. Il potere decisionale è affidato ai Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano.
Il numero di rate viene definito dalla Struttura territorialmente competente, tenendo in considerazione la tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui opera, posto che le 36 o 60 rate costituiscono il numero massimo applicabile.
Debiti rateizzabili
I debiti che sono dilazionabili riguardano i contributi e le sanzioni civili non ancora affidati all’Agente di riscossione, ossia quelli per cui non è ancora formato l’avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010.
Il contribuente deve presentare un’unica domanda relativa all’esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS.
Seconda dilazione
È possibile richiedere un secondo piano di dilazione nel caso in cui ve ne sia già un altro in corso, in caso di necessità di regolarizzare:
– debiti di cui si è venuti a conoscenza successivamente al primo accordo;
– la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.
Il Regolamento, quindi, introduce espressamente la possibilità di richiedere una nuova dilazione, qualora la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.
Presentazione della domanda
La domanda di dilazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. Tale domanda, che può essere effettuata anche per il tramite di un intermediario, deve essere presentata in relazione all’intera posizione contributiva debitoria nei confronti dell’Istituto, in particolar modo deve riferirsi alle evidenze proposte dalla procedura “Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale”.
A seguito della domanda, viene identificata una prima fase istruttoria della durata di 10 giorni. Successivamente, al termine di tale prima fase, il debitore deve procedere al pagamento della prima rata entro 10 giorni.
Il pagamento della prima rata rappresenta l’accettazione del piano di dilazione del debito, mentre il mancato o parziale versamento configura l’annullamento del provvedimento e i debiti non potranno essere sottoposti ad una nuova procedura di istanza. Non è possibile il pagamento delle rate tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).
Mantenimento del beneficio e cause di revoca
Per poter continuare il versamento tramite la dilazione, le rate stabilite devono essere regolarmente saldate entro la data definita. Inoltre, deve esserci regolare versamento della contribuzione corrente a tutte le Gestioni INPS.
La revoca del beneficio è disposta nel caso di mancato o parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive, oppure in presenza di un numero inferiore a tre rate omesse, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.
L’omissione della contribuzione corrente, comporta la revoca anche nel caso di regolare versamento delle rate.
Qualora intervenga la revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all’Agente della riscossione tramite avviso di addebito.
Riferimenti: Circolare INPS 60/2026.
