Smartworking: informativa sulla salute e sicurezza obbligatoria

La Legge 34/2026 introduce l’obbligo per il datore di lavoro di redigere e consegnare annualmente un’informativa scritta sui rischi relativi alla sicurezza del lavoro svolto in modalità agile.

L’informativa scritta sui rischi relativi alla sicurezza del lavoro svolto in modalità agile, deve essere personalizzata in base alle specifiche attività aziendali. In particolar modo deve esservi evidenza dei rischi generali e specifici, delle buone pratiche, degli obblighi e dei diritti del lavoratore. La mancata ottemperanza comporta sanzioni penali o ammende fino a oltre 7.400 euro.

Informativa sulla sicurezza in smartworking: introduzione dell’obbligo

L’art. 11 della Legge 34 dell’11 marzo 2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese, cd. Legge PMI) introduce importanti novità riguardanti lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, ossia in smartworking.


La norma, aggiungendo il comma 7 bis all’art. 3 del D.lgs. 81/2008, ossia il Testo unico materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che nel caso di svolgimento delle attività di lavoro in modalità agile in luoghi non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, sono assolti con la redazione e presentazione annuale di un’informativa scritta inerente ai principali rischi generali e specifici connessi al particolare svolgimento delle mansioni.


Tale informativa deve essere consegnata annualmente:
– ai lavoratori;
– al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (cd. RLS).


L’adempimento rappresenta un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale può subire sanzioni in caso di non presentazione dell’informativa. In particolar modo, in caso di inottemperanza del nuovo comma 7 bis, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.lgs. 81/2008 che includono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

 

Contenuto dell’informativa

L’informativa a norma del comma 7 bis deve contenere:

 

1. Rischi generali e specifici: microclima, illuminazione, ergonomia nell’uso di attrezzature (PC, tablet) e rischi legati ai videoterminali;

2. Comportamenti e buone pratiche: criteri per la scelta di un luogo idoneo, allestimento della postazione e gestione delle emergenze;

3. Diritti e obblighi: cooperazione del lavoratore, diritto alla disconnessione e modalità di denuncia infortuni.

 

Tale documento deve essere redatto dal RSPP oppure dal Consulente aziendale che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto ogni società ha caratteristiche differenti e personalizzate.

Infatti, l’informativa dovrà essere necessariamente predisposta tendendo in considerazione l’attività lavorativa specifica svolta dai lavoratori dell’azienda.

 

È pacifico che l’adempimento in oggetto non sostituisca gli obblighi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008, nonché non sostituisce la valutazione dei rischi, la quale deve comunque contenere le indicazioni relative al lavoro agile.

 

Riferimenti: Art. 11 L. 34/2026; D.lgs. 81/2008.

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