Certificato di infortunio: istruzioni per la ripresa del lavoro

La Circolare INAIL 17/2026, ha fornito aggiornamenti relativamente alla corretta
raccolta delle certificazioni mediche di infortunio per la ripresa del lavoro.

L’INAIL ha specificato che se il lavoratore rientra alla naturale scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato ricevuto dall’Istituto, non serve automaticamente un ulteriore certificato “definitivo” attestante la chiusura.

La circolare INAIL n. 17/2026

Con circolare n. 17/2026, l’INAIL ha fornito istruzioni aggiornate per la corretta raccolta delle certificazioni mediche di infortunio per la ripresa del lavoro.


Il documento ribadisce che il certificato di infortunio è inviato telematicamente all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria competente che presta la prima assistenza al lavoratore. Attraverso la medesima modulistica, vengono inviati i successivi certificati medici.


All’interno di tali certificati medici devono essere riportati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo. Nel caso in cui non vi siano ulteriori certificati successivi al primo ovvero ai seguenti inviati, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi

Il lavoratore può riprendere la propria attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Istituto, senza che sia necessario produrre alcun ulteriore documento attestante la definitività dell’evento (cd. certificato medico definitivo).

 

Ripresa anticipata del lavoro

Nel caso in cui il lavoratore assente a causa di infortunio voglia riprendere anticipatamente l’attività lavorativa rispetto al periodo di prognosi stabilito nel certificato, dovrà richiedere un nuovo certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria.

 

Ne consegue che al termine del periodo di prognosi stabilita nel certificato medico non deve essere richiesto un nuovo certificato medico attestante la chiusura, mentre nel caso di rientro anticipato al lavoro, dovrà essere presentato apposito documento che modifichi il termine della prognosi, anticipandola.

Riferimenti: Circolare INAIL 17/2026.

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