Nuove modalità di destinazione del TFR dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse modifiche al funzionamento della previdenza complementare, agli obblighi informativi dei datori di lavoro verso i lavoratori e ha ridotto i termini per effettuare la scelta di destinazione TFR a 60 giorni.

La disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2026. Si rimane in attesa di specifiche indicazioni del Ministero. 

Scelta di destinazione del TFR

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta introducendo diverse modifiche al funzionamento della previdenza complementare, agli obblighi informativi dei datori di lavoro verso i lavoratori e ha ridotto i termini per effettuare la scelta di destinazione TFR.


I lavoratori dipendenti occupati nel settore privato, con esclusione di quelli domestici, con decorrenza dal 1° luglio 2026, avranno 60 giorni di tempo, e non più sei mesi, per effettuare la scelta di destinazione del TFR.


In attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, proponiamo un riepilogo della normativa.

 

Termini e modalità di scelta

La Legge di Bilancio per il 2026, modifica la disciplina relativa alla scelta di destinazione del Trattamento di Fine rapporto distinguendo due tipologie di lavoratori:


Lavoratori di prima assunzione: coloro che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro;
Lavoratori non di prima assunzione: coloro che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro e che vengono assunti da un nuovo datore di lavoro.

 

Lavoratori di prima assunzione

 

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il lavoratore deve essere informato sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare.

 

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e di conferire l’intero importo del TFR maturando ad un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta oppure mantenere il TFR in azienda, secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile. La scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

 

Nel caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione, secondo le modalità stabilite dal Fondo stesso, ed inizia ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla data di assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.

 

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore nella quale si evince la scelta e deve consegnarne copia al lavoratore stesso.

 

Lavoratori NON di prima assunzione

 

Relativamente ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro verifica quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione, della quale deve esserne conservata copia.

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica al fondo stabilito dagli accordi collettivi applicabili.

Adesione automatica

Nel caso in cui il lavoratore non consegni la propria scelta entro 60 giorni dalla data di assunzione, il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere il dipendente alla forma di previdenza complementare contrattualmente o aziendalmente prevista. I Fondi di previdenza sono obbligati a fornire indicazioni relativamente alla procedura da seguire in questi casi.

 

Sarà obbligatorio versare al Fondo non solo il TFR maturando, ma anche le eventuali quote aggiuntive a carico del dipendente e dell’azienda stabilite dagli accordi stessi.

 

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore al valore dell’assegno sociale.

Informativa al lavoratore

Il datore di lavoro al momento dell’assunzione del lavoratore deve consegnare un’informativa nella quale si deve evincere quale è la forma collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, oppure l’eventuale altra forma prevista da un accordo aziendale.

 

Nel caso in cui operi il meccanismo di adesione automatica e vi siano più forme pensionistiche collettive, l’iscrizione avverrà al Fondo stabilito dall’ accordo aziendale, se disponibile. In assenza di definizione tramite accordo, l’adesione sarà effettuata al Fondo con il maggior numero di lavoratori iscritti a livello dell’azienda. In assenza di forme pensionistiche collettivamente stabilite, l’iscrizione avverrà al fondo COMETA.

Riferimenti: Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 204 e ss, L. 199/2025).

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