Prospetto Informativo Disabili 2026 – invio telematico entro il 31.01.2026

Il Prospetto Informativo Disabili è una dichiarazione con la quale i datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di persone con disabilità.

Il Prospetto Informativo Disabili è una dichiarazione con la quale i datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di persone con disabilità ovvero di persone appartenenti alle categorie protette, previsti dalla L. 68/1999. Ne consegue che la dichiarazione deve essere presentata da coloro che occupino almeno 15 dipendenti.

Il prospetto

L’obbligo di invio del Prospetto Informativo Disabili riguarda i datori di lavoro che, rispetto
all’ultimo invio telematico inviato, hanno subito cambiamenti occupazionali tali da modificare l’obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva destinata ai disabili e/o alle categorie protette.


Nel caso si raggiunga successivamente al 31.01.2026 la quota di dipendenti necessaria ai fini dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità, l’invio della presente comunicazione scatta con effetto immediato.

 

1* Vd. art. 15 L. 68/1999.

Invio del prospetto

L’invio del prospetto deve avvenire esclusivamente in modalità telematica entro il 31.01 di
ogni anno, con riferimento alla situazione occupazionale al 31.12 dell’anno precedente (entro il 31.01.2026 bisogna effettuare l’invio relativo alla situazione occupazionale del 31.12.2025).

 

Contenuto del prospetto

Il prospetto informativo deve includere le seguenti informazioni:


numero complessivo dei lavoratori dipendenti su base nazionale;
numero e nominativi dei lavoratori computati nella quota di riserva con relative informazioni circa il contratto di lavoro;
– i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Computo dei dipendenti

La base di computo dei lavoratori occupati deve essere considerata al netto di:


– i lavoratori con disabilità già occupati ai sensi della L. 68/1999;
– i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore ai 6 mesi;
– i soci di cooperative di produzione e lavoro;
– i dirigenti;
– i lavoratori distaccati;
– gli apprendisti e inseriti con contratto di formazione e lavoro, i somministrati (2), gli stagisti/tirocinanti;
– i lavoratori ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro.

 

2* È possibile far computare nelle quote di riserva dell’utilizzatore un lavoratore con disabilità somministrato, nel caso in cui sia in missione presso lo stesso utilizzatore per almeno 12 mesi continuativi.

Eventuale annullamento e rettifica

L’annullamento è possibile prima della scadenza del suddetto termine, mentre la rettifica è possibile entro 5 giorni dall’invio e solo relativamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette in forza e i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture.

Quote di riserva

L’obbligo di assunzione di persone con disabilità ex art. 1 L. 68/1999 è così stabilito:


– da 1 a 14 occupati, nessuna persona con disabilità;
– da 15 a 35 occupati, 1 persona con disabilità;
– da 36 a 50 occupati, 2 persone con disabilità;
– da 51 occupati in poi, assunzione di persone con disabilità nella misura del 7% dei lavoratori occupati inseriti nella base di computo.

 

L’obbligo di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/1999 è così stabilito:


– da 1 a 50 occupati, nessun soggetto appartenente alle categorie protette;
– da 51 a 150 occupati, 1 soggetto appartenente alle categorie protette;
– da 151 occupati in poi, assunzione soggetti appartenenti alle categorie protette pari all’1% dei lavoratori occupati inseriti nella base di computo.

Sanzioni in caso di ritardato od omesso invio

Le sanzioni sono pari a € 702,43 in caso di mancata od omessa comunicazione, con una maggiorazione di € 34,02 per ogni giorno di ritardo.

Chi sono i soggetti appartenenti alle categorie protette?

Con il termine “categorie protette” ci si riferisce in linea generale a determinati soggetti che, trovandosi in particolari situazioni (disabilità, condizioni familiari, ecc.) hanno diritto a una tutela rafforzata stabilita dall’ordinamento. La L. 68/1999 distingue le categorie protette in “disabili” e in “altre categorie”.


Le persone con disabilità (3) sono:


– invalidi civili con una percentuale di invalidità pari o superiore al 46%;

– invalidi del lavoro una percentuale di invalidità pari o superiore al 34%;

– non vedenti (4);

– non udenti(5);

– invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio.


Le altre categorie (6), invece, sono:


– orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

– soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio;

– profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della Legge n. 763/1981.

 

3* Vd. art. 1 L. 68/1999.
4* Cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.
5* Sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
6* Vd. art. 18 L. 68/1999.

Riferimenti: L. 68/1999.

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