Esonero contributivo parità di genere: domande entro il 30 aprile
I datori di lavoro privati che hanno conseguito la Certificazione per la parità di genere entro il 31.12.2025 hanno la possibilità di beneficiare dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno ottenuto la Certificazione per la parità di genere entro il 31 gennaio 2025, è da richiedere entro il 30 aprile 2026.
L’esonero contributivo
L’art. 5 della L. 162/2021 stabilisce la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere (1).
1* Art. 46 bis D.lgs. 198/2006.
Datori di lavoro beneficiari
I datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo devono possedere una Certificazione della parità di genere in corso di validità, la quale deve essere conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022, conseguita durante l’anno precedente a quello di riferimento. Quindi, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2025. L’accesso è consentito salvo esaurimento fondi (2).
Per i datori in possesso della certificazione di parità di genere già autorizzata all’accesso all’esonero, non è necessario ripresentare domanda, salvo qualora tale certificazione fosse scaduta.
Gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 sono esclusivamente quelli presenti nell’elenco disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.
2* Le istanze verranno accolte nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui. Nel caso in cui le risorse siano insufficienti, l’esonero verrà ridotto in proporzione per la totalità dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Lo sgravio spettante
L’esonero contributivo è pari all’1% dei contributi previdenziali sgravabili a carico del datore, con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Non sono sgravabili contributi al Fondo Tesoreria, ai Fondi di solidarietà, per la formazione continua e le contribuzioni non previdenziali.
Lo sgravio, concesso in un massimo di euro 4.166,66 mensili (euro 50.000,00 annui) per datore di lavoro, è applicabile per tutta la durata della certificazione della parità di genere, ossia 36 mesi e può essere cumulato con altri ed eventuali esoneri, qualora lo permettano.
Condizioni per la spettanza
La possibilità di ottenere l’esonero contributivo è sottoposta a diverse condizioni:
– essere in possesso della Certificazione della parità di genere, di cui è consigliato tenere monitorata la validità;
– essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
– rispettare i principi in materia lavoristica e della contrattazione collettiva;
– in caso di aziende con più di 50 dipendenti, deve esserci regolarità nella redazione e nell’invio del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.
La domanda all’INPS
La domanda di accesso all’esonero contributivo deve essere trasmessa entro il 30 aprile attraverso il modulo di istanza telematica “SGRAVIO PAR-GEN”/anno di riferimento.
Nella domanda andranno indicati:
– i dati identificativi del datore (matricola e codice fiscale);
– la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione, da intendersi come l’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori;
– l’aliquota datoriale media per il periodo di validità della certificazione;
– la forza aziendale media per il periodo di validità della certificazione;
– la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso della certificazione;
– la data di emissione della certificazione e il suo periodo di validità.
L’INPS autorizza l’accesso all’esonero con codice di autorizzazione (CA) “4R”, il quale vale a dire “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge n. 162/2021”.
Una volta autorizzato l’accesso all’esonero contributivo, esso è riconosciuto per tutta la validità della certificazione della parità di genere, ossia 36 mesi.
Riferimenti: Art. 5 L. 162/2021, Art. 46 bis D.lgs. 198/2006, Messaggio INPS n. 3804 del 16 dicembre 2025.
