Ticket licenziamento e l’importo per il 2026
Il ticket di licenziamento è un importo dovuto dal datore di lavoro in determinati casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Il ticket di licenziamento è un importo dovuto dal datore di lavoro in determinati casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento del ticket di licenziamento (o ticket NASpI) è un onere a carico del datore di lavoro. Egli è tenuto a versare, in determinati casi di cessazione del rapporto di lavoro, il 41% del massimale mensile della prestazione di disoccupazione, proporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e, comunque, per un massimo di tre anni.
Il ticket di licenziamento (anche detto ticket NASpI) rappresenta un importo dovuto dal datore di lavoro in determinati casi di interruzione del rapporto di lavoro, con il fine di finanziare la cd. Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
La NASpI rappresenta la prestazione economica di disoccupazione destinata ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, interrottosi in modo involontario.
L’importo del ticket di licenziamento, che rappresenta un onere a carico del datore di lavoro privato, è aggiornato annualmente sulla base del massimale NASpI, il quale viene determinato dall’INPS con un’apposita circolare. Il ticket è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di servizio (fino a un massimo di tre anni).
Per l’anno 2026, con circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, il massimale mensile NASpI è di 1.584,70 euro, ne consegue che l’importo del ticket risulta pari a:
– 649,73 euro per ogni anno di lavoro (ossia il 41% di 1.584,70);
– 1.949,19 euro per i rapporti di lavoro pari o superiori a 36 mesi (649,73 x 3 anni).
L’importo del ticket non deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro e deve essere versato, attraverso modello F24, in un’unica soluzione entro il mese successivo a quello in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il ticket di licenziamento si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, le quali possono dare diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettivo utilizzo del beneficio da parte del lavoratore.
In linea generale, è dovuto il ticket per i licenziamenti disciplinari, nonché nei casi di dimissioni tutelate e in alcuni casi di risoluzione consensuale.
Di seguito una tabella riepilogativa delle principali tipologie di cessazione per le quali è previsto o meno l’obbligo di versamento del ticket NASpI.
Riferimenti: Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026; art. 2 cc. 31 e ss, L. 92/2012.
