Lavori usuranti e notturni – comunicazione annuale entro il 31.03.2026

Le comunicazioni annuali dei lavori usuranti e notturni svolti nel corso del 2025
devono essere trasmesse telematicamente entro il 31 marzo al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, utilizzando il modello
LAV-US.

Le comunicazioni sono necessarie ai fini della certificazione dello svolgimento di
attività lavorative usuranti e notturne, utili al riconoscimento del beneficio
pensionistico ai lavoratori addetti a lavorazioni faticose (1).

Comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni annuali dei lavori usuranti e notturni svolti nel corso del 2025
devono essere trasmesse telematicamente entro il 31 marzo al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, utilizzando il modello
LAV-US.

 

L’obbligo di comunicare i lavori usuranti e notturni spetta al datore di lavoro, tuttavia,
per i lavoratori somministrati l’onere è in capo alle imprese utilizzatrici.


Le comunicazioni da effettuare entro il 31 marzo, sono:


– quella relativa ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle
lavorazioni usuranti (art. 2, comma 5, D.lgs. 67/2011);
– quella relativa all’esecuzione di lavoro notturno (art. 5, commi 1 e 2, D.lgs.
67/2011).

 

1* Vd. D.lgs. 67/2011 e messaggio INPS del 5 marzo 2025.

Lavori usuranti

I lavoratori che svolgono attività usuranti, a norma del D.lgs. 67/2011, sono:


– quelli impegnati in mansioni particolarmente usuranti ex art. 2, D.M. 19 maggio
1999 (esemplificativamente coloro che sono impiegati in cave, miniere,
gallerie…);
– quelli dipendenti notturni;
– quelli addetti alla cd. “linea catena” (appartenenti a determinati voci di tariffa
contro gli infortuni sul lavoro, la cui attività è caratterizzata da una ripetitività
nell’ambito di un processo produttivo);

– quelli che conducono veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, con capienza superiore ai 9 posti.

 

Lavori notturni

La comunicazione di esecuzione di lavoro notturno, da effettuare entro il 31 marzo, deve essere eseguita qualora l’attività lavorativa venga svolta di notte in modo continuativo ovvero in regolari turni periodici.


La comunicazione non deve essere effettuata se il datore ha già effettuato la comunicazione ai fini del monitoraggio nella quale abbia indicato per ogni lavoratore il numero dei giorni svolti in orario notturno.


È da intendersi lavoro notturno:


– quello svolto in modo organizzato secondo turni periodici, per almeno 6 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di 64 giorni lavorativi all’anno;
– quello svolto in modo sistematico per l’intero anno, per almeno 3 ore nell’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

 

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia inviato la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500, diffidabile. Non viene, quindi, sanzionata la comunicazione tardiva, ma solo la sua omissione o errata compilazione.

 

L’omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio non è, invece, oggetto di sanzione.

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