Assistenza fiscale: alcune informazioni in tema di modello 730

Il modello 730 è il modello predisposto per effettuare la dichiarazione dei redditi annuale. Esso permette di verificare attraverso il prospetto di liquidazione, eventuali debiti o crediti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, i quali verranno rispettivamente recuperati o rimborsati dal datore di lavoro con il primo cedolino utile.

Che cos’è il modello 730?

Il modello 730 è quel documento predisposto ai fini di effettuare la dichiarazione dei redditi annuale. Per poterlo predisporre, l’operatore fiscale ovvero il professionista abilitato necessita di una serie di documenti, tra cui la Certificazione Unica (cd. CU) nonché la documentazione attestante eventuali oneri deducibili e detraibili.


Dopo la raccolta della documentazione, l’addetto ai lavori predispone la dichiarazione dei redditi e consegna copia al contribuente del prospetto di liquidazione attraverso il quale vengono resi evidenti eventuali debiti o crediti.


La dichiarazione dei redditi deve essere trasmessa entro il 30 settembre, tuttavia, trascorso tale termine, si hanno ulteriori 90 giorni per regolarizzare la propria posizione (cd. 730 tardivo), pagando una sanzione amministrativa di euro 25,00.


Attualmente, è anche possibile presentare il modello 730 precompilato. Esso consta in una dichiarazione compilata direttamente dall’Agenzia delle Entrate nella quale vengono inseriti in automatico i dati relativi ai redditi, alle ritenute, ai versamenti, agli oneri deducibili e detraibili, nonché i dati relativi alla Certificazione Unica. È consigliabile verificare la presenza di tutte le spese sostenute.


Il contribuente potrebbe essere incentivato ad utilizzare il modello precompilato in quanto, una volta accettata la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, essa non farà alcun controllo formale sulla documentazione. Nel caso in cui, invece, vengano inserite delle modifiche, potrà esserci il controllo.

Chi deve presentare il modello 730?

Il modello 730 può essere presentato da:


• lavoratori dipendenti;
• percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale;
• pensionati;
• percettori di un’indennità sostitutiva al reddito da lavoro dipendente;
• percettori di redditi da fabbricati, capitale e terreni;
• chi svolge lavori socialmente utili;
• soci di cooperative;
• percettori di redditi diversi.


È possibile presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi con il coniuge in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

 

Modalità di presentazione

Il modello 730 deve essere presentato telematicamente dal contribuente attraverso SPID personale, dal sostituto d’imposta (1), da un professionista abilitato ovvero da un centro di assistenza fiscale (cd. CAF).

1*  Solo qualora abbia comunicato la volontà di prestare assistenza diretta entro il 15 gennaio.

Il conguaglio in cedolino paga

Una volta presentata e accettata la dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve provvedere ad effettuare il conguaglio sulla prima retribuzione utile. In base a quanto stabilito nella dichiarazione dei redditi, nel cedolino paga la voce relativa al 730 quindi potrebbe risultare:


• a credito, con un importo che si valorizza tra le competenze;
• a debito, con un importo inserito tra le trattenute.


Nel caso di rimborso effettuato dal datore di lavoro, esso è obbligato a corrispondere crediti per un importo massimo pari alle ritenute fiscali (cd. capienza). Nel caso in cui non vi sia capienza, il credito viene distribuito sui singoli lavoratori. Se al termine dell’anno non è ancora stato rimborsato l’intero credito, il rimborso verrà interrotto, tuttavia, l’importo residuo dovrà essere inserito all’interno della Certificazione Unica.


Nel caso di debito, se la retribuzione del lavoratore non è sufficiente a ricoprire l’importo, vi sarà una trattenuta nei successivi mesi, ai quali verrà applicato un interesse dello 0,40%. Entro il 31 dicembre dovrà essere completato il recupero, in caso contrario, entro il 16 gennaio il lavoratore dovrà pagare in autonomia il debito residuo. In aggiunta, il lavoratore può chiedere la rateizzazione del recupero, al quale verranno applicati gli interessi stabiliti dalla legge.

Riferimenti: Art. 78 d.lgs. 413/1991, integrato dagli artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997; artt. 53, 50 e 55 L. 917/1986 (cd. T.U.I.R.); d.lgs. 175/2014; art. 13 D.M. 164/1999.

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