Cessione del quinto e pignoramenti: cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro si trova, soventemente, a gestire pratiche di pignoramento o di cessione del quinto dello stipendio. Qualora riceva un atto di pignoramento o un contratto di cessione, dovrà effettuare una trattenuta dallo stipendio netto del lavoratore.
Il datore di lavoro si trova a ricevere di frequente un atto di pignoramento ovvero un contratto di cessione. Quando accade deve effettuare una trattenuta dallo stipendio netto del lavoratore interessato seguendo delle specifiche regole. La legge prevede una trattenuta massima dello stipendio netto pari a 1/5 del suo valore.
Disciplina generale
Il datore di lavoro può essere chiamato soventemente ad effettuare delle trattenute di quote di retribuzione per ottemperare a: un ordine del Tribunale; atti di un Agente di riscossione finalizzati al pignoramento dello stipendio; contratti volontari di cessione dello stipendio stipulati con istituti finanziari.
Per poter effettuare tali trattenute, al datore di lavoro deve essere notificato un atto di pignoramento ovvero un contratto di cessione, acquisendo rispettivamente lo status di terzo pignorato ovvero debitore cessionario. A partire dalla notifica, il datore di lavoro è obbligato ad ottemperare a diversi obblighi che si sommano a quelli del normale svolgimento del rapporto di lavoro.
In linea generale, vige un divieto di pignorabilità e cedibilità dello stipendio, nonché delle indennità e delle pensioni che si percepiscono. Ciononostante, in deroga a ciò, è ammessa la cessione volontaria, da parte del dipendente, o il pignoramento di alcune quote di stipendio, da parte di un Tribunale o un Agente di riscossione. Tali quote di stipendio sono computate nel massimo stabilito dalla legge, sulla base del netto percepito dal cedente (1) ovvero dal debitore esecutato (2), al netto delle ritenute contributive e fiscali che devono essere effettuate dal datore di lavoro.
1* Art. 1260 c.c.
2* Art. 491 e ss c.p.c.
Cessione di stipendio: cedibilità dei crediti
La cessione di stipendio rappresenta una forma del contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c., secondo il quale il creditore può trasferire il suo credito purché esso non abbia carattere strettamente personale ovvero non vi sia un divieto da parte della legge.
Appurata la base giuridica, è opportuno specificare in cosa consiste la cessione di stipendio. Il lavoratore si obbliga a pagare un debito attraverso la corresponsione di 1/5 della propria retribuzione (3), mettendo a garanzia il Trattamento di fine rapporto maturato (cd. TFR), nonché stipulando una specifica polizza assicurativa. All’interno del contratto di cessione del V dello stipendio vengono specificate, oltre al debito complessivo, le rate totali e il loro importo, per cui, la trattenuta mensile sarà di pari valore di mese in mese.
Il rapporto giuridico che si crea è composto da tre parti: il cedente (lavoratore dipendente), il quale cede il proprio credito futuro retributivo al cessionario (società finanziaria o banca) attraverso il debitore ceduto (datore di lavoro).
Quando il datore di lavoro riceve un contratto di cessione dello stipendio deve notificare al creditore una dichiarazione (cd. atto di benestare) in cui specifichi le quote di retribuzione e l’importo che tratterrà, le quali devono corrispondere a quanto specificato nel contratto stesso. Tale trattenuta dovrà essere effettuata dal mese indicato all’interno del documento pervenuto dal creditore.
3* Vd. oltre.
Pignoramento: pignorabilità dello stipendio
Il pignoramento è l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata; esso serve a vincolare specifici beni del debitore per poter estinguere il credito che ha maturato. Il datore di lavoro, talvolta, è chiamato ad operare una trattenuta dello stipendio al dipendente in virtù di un ordine dal Tribunale ovvero dell’Agente di riscossione.
Il rapporto giuridico si compone da tre elementi: il creditore (il quale avvia la procedura), il debitore esecutato (il lavoratore con il debito) e il terzo pignorato (il datore di lavoro).
A differenza della cessione del V dello stipendio, l’importo del pignoramento può variare mensilmente in quanto al variare dello stipendio netto varia la trattenuta da effettuare. Il datore dovrà trattenete 1/5 dello stipendio netto al dipendente.
Nel caso, invece, di pignoramento dell’Agente di riscossione, la trattenuta da effettuare varia a seconda dell’importo dello stipendio netto:
– 1/10 dello stipendio netto fino ad euro 2.500,00;
– 1/7 dello stipendio netto tra euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
– 1/5 dello stipendio netto sopra a euro 5.000,00.
Quando il datore di lavoro riceve un atto di pignoramento è obbligato ad iniziare la trattenuta al lavoratore dipendente, senza però versarla al creditore. È solo, infatti, con l’ordinanza di assegnazione (4) che verrà definita la situazione pignoratizia e le trattenute potranno, pertanto, essere versate al soggetto che vanta il credito. Il datore deve inoltre inviare una dichiarazione (cd. dichiarazione del terzo) in cui specifica una serie di informazioni riferibili alla situazione retributiva del lavoratore. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi a ciò sarà chiamato a comparire in udienza per rendere tali dichiarazioni.
4* L’ordinanza di assegnazione è l’atto con il quale il giudice assegna il credito al creditore ex art. 553 c.p.c..
Adempimenti del datore di lavoro
Quando il datore di lavoro assume lo status di terzo pignorato (nel caso di pignoramento) o di debitore ceduto (nel caso di contratto di cessione del V), è obbligato a trattenere dallo stipendio netto mensile del lavoratore la quota e a versarla al soggetto che vanta il credito.
È di fondamentale importanza ribadire che il limite del quinto della retribuzione netta è fissato dalla legge ed è, pertanto, insuperabile.
Riferimenti: Art. 1260 c.c., Art. 491 e ss c.p.c., D.P.R 850/1950 come modificato dalla L. 311/2004, Art. 52 D.P.R 850/1950 come modificato dalla L. 80/2005.
