Dirigenti Industria – previdenza complementare e assistenza sanitaria per il 2026

Con l’obiettivo di potenziare le tutele per i Dirigenti del settore Industria, il CCNL
prevede l’iscrizione obbligatoria a fondi sanitari e previdenziali integrativi tramite
appositi contributi.

Al fine di migliorare il benessere dei Dirigenti del Settore Industria, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria prevede obblighi contributivi per l’adesione ai Fondi bilaterali di assistenza sanitaria integrativa o previdenza complementare. Di seguito forniamo un riepilogo della contribuzione prevista per il 2026.

Fondo FASI

Il FASI (Fondo assistenza sanitaria integrativa) si occupa di offrire alcune prestazioni sanitarie integrative per i dirigenti. Per l’anno 2026, il contributo dovuto al FASI deve essere come riportato in seguito:

 

Contribuzione annuale – anno 2026

1* Per aziende iscritte al FASI, ma che utilizzano un Fondo sostitutivo per l’assistenza dei propri dirigenti.

Fondo PREVINDAI

A partire dal 1° gennaio 2025, la quota conto azienda per il Fondo Previndai viene incrementata dal 4% al 6% (minimo di euro 4.800,00 annui), mentre la quota carico dirigente viene alleggerita, passando dal 4% al 2%. La quota dovuta è calcolata sulla retribuzione lorda (2) effettivamente corrisposta a ciascun dirigente in servizio. Il massimale contributivo annuo è pari a euro 200.000,00. Nel caso di iscrizione in corso d’anno del dirigente, il contributo annuo a carico azienda deve comunque essere almeno di euro 4.800,00.

 

L’azienda può farsi carico di un ulteriore 1% (diminuendo così la quota a carico del dirigente dal 2% all’1%) accordandosi con il dirigente.

 

È possibile sia per l’azienda, sia per il dirigente, versare una contribuzione aggiuntiva superiore alle suddette percentuali.

 

Nel caso di conferimento da parte del dirigente del TFR al Fondo senza alcuna contribuzione, l’azienda non sarà obbligata a versare alcuna contribuzione. Ne concerne che non sarà tenuta ad adeguarsi al minimo di 4.800,00.

 

Contribuzione – anno 2026

Relativamente al TFR destinato al Fondo Previndai, gli importi dovuti sono pari:

– al 3% della retribuzione utile TFR, per coloro che versavano già al fondo al 28 aprile 1993 (classe 1);
– al 4% della retribuzione utile TFR, per i nuovi iscritti e di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 (classe 2);
– all’intero TFR accantonato, per i nuovi iscritti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e precedente al 1° gennaio 2007 (classe 3), nonché per gli iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data successiva al 31 dicembre 2006 (classe 4) e per i dirigenti iscritti tacitamente al fondo (classe 5).

2* Determinata individuando gli elementi legali e contrattuali utili ai fini del TFR.

Riferimenti: CCNL Dirigenti Industria.

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