Il lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata): le ultime novità

Il contratto di lavoro intermittente è un particolare contratto di lavoro con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, il quale può utilizzare la prestazione lavorativa nel momento in cui ne abbia bisogno, quindi in modo discontinuo.

Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare in presenza di specifiche ipotesi, tra cui quelle individuate nel Regio Decreto n. 2657/1923, il quale continua a trovare applicazione nonostante la sua abrogazione. Anche il Ministero del Lavoro si è espresso in favore ditale posizione con la circolare 15/2025.

Il lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) è un contratto attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, il quale può utilizzare la sua prestazione lavorativa quando ne necessita, quindi in modo discontinuo (1).


Il datore di lavoro può ricorrere al lavoro intermittente solo in determinate situazioni:

– Per attività stagionali o a carattere discontinuo, come definite dai contratti collettivi o dalle tabelle del Ministero del Lavoro;

– Per determinati soggetti, indipendentemente dal tipo di attività:

1) Lavoratori con meno di 24 anni (ma solo fino al compimento dei 25 anni);

2) Lavoratori con più di 55 anni.


Non si può usare questo contratto per sostituire lavoratori in sciopero, in aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (cd. DVR), o per i settori vietati dalla legge.

1* Vd. art. 13, c. 1, d.lgs. 81/2015.

Le principali novità normative

Con la Legge 56/2025 è stato abrogato il Regio Decreto 2657/1923, ponendo la questione se poc’anzi citata legge avesse abrogato implicitamente il D.M. del 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha confermato, con circolare 15/2025, che la legge 56/2025 non incide sulla disciplina del lavoro intermittente, in quanto il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 al Regio Decreto 2657/1923, è da considerarsi come rinvio meramente materiale.


Tale posizione era già stata sostenuta anche con la circolare 4/2005, affermando che le tipologie di attività a cui il D.M. 23 ottobre 2004 fa rimando devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo.

 

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi (2):


1) l’indicazione della natura variabile della prestazione lavorativa;
2) la durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato);
3) ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipula del contratto;
4) il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
5) l’eventuale obbligo di disponibilità;
6) il trattamento economico e normativo;
7) le forme e modalità con le quali il lavoratore chiederà lo svolgimento dell’attività lavorativa e le tempistiche relative alla “chiamata” al lavoratore;
8) le misure di sicurezza relative all’attività lavorativa.

2* Oltre a quelli indicati all’art. 1, c. 1, D.lgs. 152/1997.

Riferimenti: Art. 1, c. 1, all. d) L. 56/2025; Artt. 13 – 18 D.lgs. 81/2015; Circolare 15/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; R.D. 2657/1923.

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