Il lavoro agile (cd. smartworking)
Il lavoro agile, conosciuto genericamente come smartworking, è una modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa, ossia una forma flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Per poter sfruttare tale forma organizzativa è necessario che venga stipulato un accordo individuale tra le parti, inoltre, devono essere comunicati telematicamente, tramite la apposita procedura disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
Che cos’è il lavoro agile?
Il lavoro agile, generalmente conosciuto come smartworking, non è altro che una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Tale modello organizzativo, introdotto dalla L. 81/2017, rappresenta una mera modalità esecutiva del lavoro subordinato.
L’art. 18 della suddetta legge stabilisce che il lavoro agile è promosso come «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».
L’accordo di smartworking
Dall’analisi dell’art. 18 della L. 81/2017 si evince che l’esecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile necessita di un accordo individuale tra le parti. Esso può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato (1), e può considerarsi come accessorio alle diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato, tra cui anche l’apprendistato.
L’accordo, che deve essere in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa, deve contenere indicazioni riguardanti (2):
• l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
• le forme di esercizio del potere direttivo;
• gli strumenti utilizzabili dal lavoratore;
• i tempi di riposo, nonché i vincoli orari;
• le misure tecniche ed organizzative volte a garantire la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici.
1* Nel caso in cui l’accordo sia stipulato a tempo indeterminato, il recesso senza giustificato motivo può avvenire con un preavviso di minimo trenta giorni, salvo il caso di recesso da parte del datore di lavoro per rapporti instauranti con un lavoratore con disabilità.
2* Art. 19 L. 81/2017.
Comunicazione telematica al Ministero del Lavoro
All’art. 23 della L.81/2017 è stabilito l’obbligo di comunicare telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di inizio del periodo in modalità agile, ovvero entro cinque giorni dalle eventuali modifiche intercorse, nonché in caso di cessazioni. Nel caso in cui non venga adempiuto questo obbligo, è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a 500,00 per singolo lavoratore interessato.
Nel caso in cui vengano fatte modifiche agli accordi già comunicati, è necessario provvedere ad un’ulteriore comunicazione.
La comunicazione telematica può essere effettuata accedendo con SPID o CIE all’apposito applicativo disponibile sul portale Servizi lavoro.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La salute e la sicurezza dei collaboratori deve essere garantita anche nel caso di svolgimento dell’attività in modalità agile, invero, al lavoratore deve essere consegnata un’informativa scritta con l’indicazione dei rischi riconducibili all’esecuzione della prestazione lavorativa con questa particolare modalità. Tale documento deve essere consegnato anche all’RLS.
In aggiunta, i dipendenti devono essere istruiti sul corretto utilizzo degli strumenti informatici in modo da poter collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
È pacifico che qualsiasi lavoratore mantiene il diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali.
Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
Il Ministero del lavoro e le Parti sociali hanno stipulato il 7 dicembre 2021 il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, con l’intento di fornire delle linee guida al fine di disciplinare al meglio il cd. smartworking.
Il Protocollo ribadisce la necessità di avere un accordo tra le parti, nel quale devono essere specificate non solo le regole riconducibili al rapporto di lavoro tout court, ma anche le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali, nonché gli oneri in capo al datore di lavoro relativi agli strumenti di lavoro.
L’importanza di tale Protocollo è sicuramente rinvenibile all’interno della sezione dedicata ai diritti del lavoratore in modalità agile, invero a chiunque presti la propria attività in tale modo spetta: il riconoscimento della tutela in tema di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; la parità di trattamento e delle pari opportunità; la possibilità di esercitare i diritti sindacali.
Tema di fondamentale importanza affrontato, infine, dal Protocollo è sicuramente la privacy, intesa sia come protezione dei dati personali del lavoratore, sia come riservatezza in merito ai dati aziendali. Ovviamente, il datore di lavoro deve adoperarsi al fine di garantire la conformità e il rispetto della normativa europea in tema di protezione dei dati (cd. GDPR).
Riferimenti: L. 81/2017; Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.
