Le spese in contanti sostenute all’estero non concorrono alla formazione del reddito

I rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in missioni o trasferte in Paesi all’estero non concorrono a formare reddito. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 188/2025.

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 188/2025, ha chiarito, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 84/2025, le spese in contanti sostenute all’estero non concorrono alla formazione del reddito.

Rimborsi spese a partire dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° Gennaio 2025, nel caso in cui i lavoratori dipendenti effettuino trasferte o missioni, all’interno o all’esterno dal Comune in cui ha sede il luogo di lavoro, potranno non includere nel reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (1), rimborsate dal datore di lavoro, a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti tramite un mezzo di pagamento tracciabile, come: carte di credito, bancomat, carte prepagate, app di pagamento, assegni bancari e circolari. Di conseguenza, qualora vi sia una spesa in contante, essa sarà assoggettata a prelievo fiscale e contributivo come una qualsivoglia altra cifra erogata al dipendente (2) (art. 51, c. 5 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 1, c. 81 L. 207/2024). 

 

1* Le spese di trasporto sono riferite ai trasferimenti effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come NCC o Taxi.

2* Vd. Informativa 2/2025 – La legge di Bilancio 2025 (l. 207/2024): Le nuove regole per i rimborsi spesa (https://hadmin.it/wp-content/uploads/2025/09/Informativa-02_2025_Rimborso-spese.pdf).  

L'interpello 188/2025 dell'Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è risultata fondamentale in quanto con l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 84/2025, è stata aggiunta la specificazione che le spese oggetto della modifica intervenuta con la legge di Bilancio 2025, sono riferibili a quelle effettuate solo nel territorio dello Stato.

 

Di conseguenza, le spese sostenute all’estero in contanti non concorreranno alla formazione del reddito del dipendente.

 

Riferimenti: Art. 51 D.P.R. 917/1986; L. 207/2024 (cd. Legge di Bilancio 2025); interpello 188/2025 AdE.

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