San Francesco: istituita la festività Nazionale (4 ottobre)
Con la Legge 151 dell’8 ottobre 2025, il Parlamento ha approvato l’istituzione della giornata festiva del 4 ottobre in onore di San Francesco d’Assisi.
Con la Legge 151 dell’8 ottobre 2025, il Parlamento ha approvato l’istituzione della giornata festiva del 4 ottobre in onore di San Francesco d’Assisi.
In conseguenza dell’istituzione della festività di San Francesco, a partire dal 4 ottobre 2026, andranno adeguati i rapporti retributivi e organizzativi tra datore di lavoro e lavoratore in concomitanza con tale ricorrenza.
L’8 ottobre 2025 è stata pubblicata la legge n. 151 che ha istituito il giorno festivo di San Francesco d’Assisi per la giornata del 4 ottobre. A partire dal 2026, la giornata sarà equiparata alle altre festività religiose e civili già presenti nell’ordinamento (1).
In conseguenza di ciò, andranno adeguati i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore in materia retributiva, contributiva e di organizzazione del lavoro. In linea generale, rimangono valide le norme predisposte dalla legge e dalla contrattazione collettiva: in caso di giorno infrasettimanale lavorativo, il lavoratore avrà il diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa, mantenendo la normale retribuzione.
1* Si rimane in attesa di un chiarimento da parte del Parlamento per definire in modo corretto la qualificazione giuridica della festività.
A seconda che il dipendente abbia una paga mensilizzata oppure oraria, deve essere fatta una distinzione.
Nel caso di dipendenti mensilizzati, la giornata è già ricompresa nella retribuzione e, di conseguenza, nella busta paga.
Nel caso di lavoratori con paga oraria, deve essere riconosciuto un importo aggiuntivo pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale (1/5 nel caso di settimana corta).
Qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa nella giornata festiva, il datore di lavoro deve riconoscere il pagamento dello straordinario festivo. Nel caso in cui il lavoratore lavorasse e usufruisse del riposo compensativo, avrà diritto alla sola maggiorazione del lavoro festivo.
Il trattamento economico, che seguirà il regime ordinario di assoggettamento previdenziale e fiscale, concorrerà anche alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, nonché dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per quanto concerne, invece, il monte ore di permessi riconosciuti dai CCNL in sostituzione delle ex festività soppresse, continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.
Il 4 ottobre 2026 cadrà di domenica, per cui, salvo diversa previsione del CCNL di riferimento, al lavoratore mensilizzato spetterà una quota giornaliera della paga (1/26 in più), mentre, al dipendente con paga oraria deve essere riconosciuto un importo aggiuntivo pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale (1/5 nel caso di settimana corta).
La festività è riconosciuta anche in presenza di assenze giustificate, nonché in presenza di eventi indennizzati dall’INPS (come la maternità o la malattia). La festività infrasettimanale durante un periodo di assenza è retribuita dall’Istituto previdenziale per gli impiegati e i quadri del commercio, mentre per gli altri settori rimane onore del datore di lavoro.
Qualora la giornata festiva infrasettimanale coincidesse con un periodo di sospensione per intervento della Cassa integrazione (cd. CIG):
– per i lavoratori mensilizzati, la festività è retribuita dall’INPS;
– per i dipendenti con paga oraria, la festività è pagata direttamente dal datore di lavoro qualora fosse nelle prime due settimane di sospensione.
Riferimenti: L. 151/2025.
