Integrazione al reddito lavoratrici madri con due o più figli
Con la Circolare 139 del 2025, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda per ricevere il cd. Nuovo bonus mamme.
Nuovo bonus mamme. Il beneficio, erogato direttamente dall’INPS previa domanda, spetta in misura pari a 40,00 euro al mese, alle mamme lavoratrici con almeno due figli.
Introduzione
Il 28 ottobre l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 139/2025 con la quale fornisce indicazioni per la presentazione delle domande ai fini dell’acceso al cd. Nuovo bonus mamme (1).
L’indennità, che spetta alle mamme lavoratrici con due o più figli (2), è pari a 40,00 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro ovvero dell’attività di lavoro autonomo prestato. Nel caso di rapporto a tempo determinato, la somma è corrisposta per i mesi in cui era in essere il contratto di lavoro.
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il nuovo bonus mamme non spetta in quanto beneficiano già dell’esonero totale dei contributi a loro carico previsto dall’art. 1, c. 180 della L. 213/2023.
1* 1 Vd. art. 6 D.L. 95/2025, come modificato dalla L. 118/2025.
2* Vd. oltre.
Requisiti di accesso
Per poter beneficiare del nuovo bonus mamme, le lavoratrici devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
1 – Almeno due figli: la lavoratrice deve avere almeno due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni. Per le mamme con tre o più figli, il bonus spetta se il contratto di lavoro è a tempo determinato. In questo caso il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore ai 18 anni.
Il requisito relativo al numero dei figli deve essere presente al 1° gennaio 2025 oppure deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025. Se il requisito si perfeziona nel corso del 2025, il bonus spetterà a partire dal mese di nascita del bimbo;
2 – Attività di lavoro: la lavoratrice madre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico. Tale rapporto di lavoro può essere anche intermittente ovvero in regime di somministrazione. Il diritto all’erogazione dell’indennità sussiste nei mesi di vigenza del rapporto contrattuale;
3 – Reddito pari o inferiore a euro 40.000,00: il reddito da lavoro dipendente rilevante al fine del calcolo delle imposte per il 2025, deve essere pari o inferiore a euro 40.000,00.
Presentazione della domanda ed erogazione del bonus
Il beneficio è erogato previa domanda, direttamente dall’INPS. Il servizio per presentare la domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:
– sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it) utilizzando la propria identità digitale (Spid di livello 2, CIE 3.0, CNS, eIDAS);
– contact center multicanale, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
– istituti di patronato.
L’importo verrà erogato direttamente dall’INPS, infatti dovrà essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
Le domande devono essere presentate entro il 7 dicembre 2025 (ossia 40 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare INPS del 28 ottobre). Per le lavoratrici che matureranno il diritto dopo il 7 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2025, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
La lavoratrice dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite al momento della domanda corrispondano al vero, nonché di essere in possesso dei suddetti requisiti.
Al momento della presentazione della domanda, sarà necessario indicare per ciascun figlio: nome e cognome; data di nascita (3); codice fiscale (4).
Il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS a partire da dicembre 2025 oppure entro febbraio 2026, qualora il diritto alla percezione maturi dopo la data ultima utile alla presentazione della domanda (5).
3* Ovvero data di ingresso in famiglia per i figli adottivi o in affidamento.
4* In caso di assenza del codice fiscale, dovrà essere presentata documentazione che attesti la filiazione.
5* Nel caso in cui il secondo figlio nasca dopo il 7 dicembre 2025, la richiesta potrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2026.
Riferimenti: Art. 6 D.L. 95/2025, come modificato dalla L. 118/2025; Circolare INPS 139 del 28 ottobre 2025.
