Dimissioni nel periodo protetto: convalida anche durante il periodo di prova

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che deve essere effettuata dalle madri e dai padri lavoratori nel caso di bambino fino a tre anni di vita, deve essere effettuata anche nel periodo di prova.

Il Ministero del Lavoro con nota n. 29/9303 del 9 ottobre 2025 ribadisce che i genitori lavoratori con figli fino ai tre anni di vita, devono convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro anche durante il periodo di prova

La nota n. 29/9303 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ribadisce che l’art. 55, c. 4 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle diposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, non specifica alcuna causa di esclusione in riferimento alle dimissioni nel periodo di prova durante il periodo tutelato, invero, la convalida è prevista come regola generale.

 

Nel caso di dimissioni entro i tre anni di vita del bambino la madre e il padre lavoratori devono sempre obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

 

Le dimissioni telematiche

A partire dal 2016, il lavoratore che intenda interrompere il rapporto di lavoro, è obbligato a presentare le dimissioni telematiche compilando il form online disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per quanto riguarda i termini di decorrenza e i giorni di preavviso da rispettare (1), è pacifico il rispetto di quanto previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro del soggetto dimissionario.

 

Dopo aver presentato le dimissioni, il lavoratore con figli entro tre anni di vita è obbligato a richiedere la convalida delle stesse all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

1* Nel periodo di prova e in caso di dimissioni entro l’anno di vita del bambino, non vi è l’obbligo di preavviso.

Riferimenti: l’art. 55, c. 4 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 .

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