DURC bloccato anche in presenza di sole sanzioni civili

Con l’interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro risponde all’istanza
dell’ANPIT, specificando che per avere la regolarità contributiva in presenza di uno
“scostamento non grave”, i debiti contributivi nel loro complesso non devono superare i 150,00 euro.

La presenza di sole sanzioni civili non comporta, infatti, una fattispecia a sè stante ai fini della richiesta del DURC. Di conseguenza, il DURC sarà bloccato in presenza di un debito composto da soli accessori di legge, ossia sanzioni civili e interessi, di importo superiore ai 150,00 euro.

L’istanza di interpello

L’ANPIT, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, ha chiesto al Ministero del Lavoro se fosse possibile considerare come scostamento non grave ex art. 3, c. 3 D.M. 30.01.2015, la presenza di debiti nei confronti degli enti previdenziali riferibili solamente ad accessori di legge, ossia sanzioni o interessi, in modo da poter ricevere un DURC attestante la regolarità contributiva.


È bene ricordare che, l’art. 3, c. 3 D.M. 30.01.2025 stabilisce quali sono le ipotesi in cui deve comunque essere attestata la regolarità contributiva, tra di esse è previsto lo scostamento non grave ossia un importo non superiore ad euro 150,00, il quale rimane da intendersi comprensivo di eventuali accessori di legge e riferibile a ciascun Istituto previdenziale.

 

Il parere del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3/2025, ha chiarito che per avere il DURC regolare è necessario non avere debiti verso gli Enti Previdenziali superiori a 150 euro, considerando anche sanzioni civili e interessi.


Se il debito è superiore a 150 euro, anche se riguarda solo sanzioni civili o interessi il DURC viene bloccato e, di conseguenza, non verrà accertata la regolarità contributiva.


La soglia dello scostamento non grave, pari ad un massimo di 150 euro, si applica ad ogni Ente Previdenziale. Tale importo deve ritenersi omnicomprensivo, ossia, prende in considerazione anche le somme accessorie come sanzioni e interessi.

 

In risposta al quesito proposto, il Ministero del Lavoro argomenta richiamando la funzionalità delle sanzioni civili, ossia rafforzano l’obbligazione contributiva e risarciscono il danno cagionato all’ente previdenziale, e specifica che:

 

– si applicano in automatico in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi;
– sono accessorie all’obbligazione contributiva;

– sono e rimangono connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.

 

Proprio in virtù del fatto che le sanzioni civili sono collegate all’omissione contributiva, non è configurabile un’ipotesi a sé stante nel caso in cui debito sia composto solo da esse.


Di conseguenza, in presenza di sole sanzioni civili di importo superiore ai 150,00 euro, non potrà essere certificata la regolarità contributiva.


Infine, si ribadisce che ai fini della regolarità contributiva in presenza di uno scostamento non grave, è necessario che i debiti contributivi nel loro complesso, non superino l’importo di euro 150,00.

 

Riferimenti: Ministero del Lavoro interpello n. 3/2025; Art. 3, comma 3, D.M. gennaio 2015.

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