Ulteriori tutele per i lavoratori con malattie oncologiche, ovvero malattie invalidanti o croniche

Con la legge 106/2025, il Parlamento è intervenuto per ampliare le tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie croniche o invalidanti che causino una disabilità pari o superiore al 74%.

Tra le principali novità è stabilito un congedo non retribuito di 24 mesi e l’aggiunta di 10 ore annue di permesso per poter fare visite od esami connessi alla patologia.

Introduzione

Il 18 luglio 2025, il Parlamento ha emanato la Legge n. 106 contenente “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.


Tra le principali novità, la norma prevede per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, la possibilità di usufruire di un periodo di congedo non retribuito di 24 mesi, dopo aver utilizzato gli ulteriori strumenti messi a disposizione dall’ordinamento a tutela della conservazione del posto di lavoro.


In aggiunta, per i medesimi soggetti, a partire dal 1° gennaio 2026, saranno riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito (aggiuntive rispetto a quelle previste dai CCNL), per poter fare visite, analisi od esami legati alla patologia.

 

Conservazione del posto di lavoro (art. 1)

L’art. 1 della legge 106 del 2025 prevede il diritto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie croniche o invalidanti, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di poter richiedere un congedo non retribuito di 24 mesi durante il quale non può essere svolta alcuna tipologia di attività lavorativa.


Tale congedo, usufruibile dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata che spettano al lavoratore a qualunque titolo, permette al dipendente di conservare il posto di lavoro, tuttavia, il periodo non è computato nell’anzianità di servizio e nemmeno ai fini previdenziali (1).


La malattia che comporta il diritto alla richiesta del periodo di sospensione dal lavoro deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operanti in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.


Nel momento di ripresa effettiva del lavoro il dipendente ha il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile purché le mansioni siano compatibili.


Rimangono valide eventuali disposizioni più favorevoli del contratto collettivo o della disciplina applicabile al singolo rapporto di lavoro.

 

1* Il lavoratore può procedere al versamento volontario dei contributi per riscattare il periodo di congedo.

DAL 1° GENNAIO 2025 - Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (art.2)

L’art. 2 della legge 106 del 2025 stabilisce per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito (2). Tali ore sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quanto già previsto nella normativa in vigore, nonché da quanto indicato dal CCNL o dalla disciplina del rapporto di lavoro.

 

Tali permessi saranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2026

 

I permessi orari possono essere utilizzati previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata, per effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.


I periodi di utilizzo del permesso, oltre ad essere retribuiti, saranno coperti dalla copertura figurativa ai fini previdenziali.


Possono usufruire di tali permessi anche i genitori di figli minorenni affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

1* L’indennità economica è calcolata seguendo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

Riferimenti: Artt. 1 e 2 legge 18 luglio 2025, n. 106.

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