CCNL Carta – Aziende industriali: rinnovo contrattuale
Il 10 febbraio scorso ASSOCARTA (Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta), ASSOGRAFICI (Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici), SLC – CGIL, FISTEL – CISL,UILCOM – UIL, UGL CARTA E STAMPA, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL Carta – aziende industriali.
Il nuovo contratto, che sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori, sarà in vigore dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028.
L’ipotesi di accordo
Il 10 febbraio ASSOCARTA (Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta), ASSOGRAFICI (Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici), SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, UGL CARTA E STAMPA, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL Carta – Aziende industriali. Il nuovo contratto, che sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori, sarà in vigore dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028.
Di seguito forniamo una breve sintesi delle principali novità.
Le principali novità
1. Incremento retributivo dei minimi tabellari in quattro tranches:
È bene ricordare che tali aumenti comprendono e assorbono la copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale (gennaio 2025 – marzo 2026).
Per effetto di tali aumenti, gli importi dei minimi contrattuali sono stati adeguati.
2. Classificazione del personale: a partire da marzo 2026, con cadenza almeno bimestrale, il gruppo di lavoro Paritetico istituito con il CCNL del 2021, riprenderà i propri lavori. In particolar modo, si occuperà di stabilire il nuovo sistema di classificazione (categorie, livelli e profili professionali). Tale sistema dovrà entrare in vigore entro il 1° settembre 2028. Le modifiche ed aggiornamenti che verranno determinati non influiranno in merito a quanto già percepito dai lavoratori.
3. Importi integrativi turnisti: a partire da aprile 2026 sono confermati gli importi integrativi della retribuzione già in vigore:
– secondo la tabella A dell’art. 57 del CCNL, per i lavoratori delle cartiere che effettuano il turno di lavoro sette giorni su sette, inseriti in tre turni avvicendati;
– secondo la tabella B dell’art. 57 del CCNL, per i lavoratori delle cartiere che effettuano il turno di lavoro sette giorni su sette, non inseriti in tre turni avvicendati.
4. Assistenza sanitaria integrativa: a partire dal 1° gennaio 2027 il contributo, a totale carico azienda, per il Fondo Salute Sempre risulta pari a euro 123,00 annui.
5. Previdenza complementare: a partire dal 1° gennaio 2027 il contributo a carico azienda, per il Fondo Byblos viene incrementato dello 0,20% della normale retribuzione annua.
6. Lavoro straordinario: l’azienda può richiedere ai lavoratori prestazioni straordinarie nel caso di esigenze indifferibili di durata temporanea (1). Il limite complessivo annuo pro-capite di ore straordinarie è pari a 72 ore.
7. Permessi: per i cicloturnisti, ossia per i lavoratori che lavorano su tre turni sette giorni su sette, i permessi retribuiti/ex festività/ROL sono elevati a 40 ore annue. La disposizione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2027.
8. Festività: è introdotta, a partire dal 2026, la festività di San Francesco d’Assisi (4 ottobre). Tale festività, per il ciclo continuo, può essere sostituita con la giornata di Pasqua a livello aziendale.
1* Le esigenze indifferibili possono riguardare motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità definiti a livello aziendale; l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
9. Interruzione e sospensioni dal lavoro: in caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore (2) che si verifichino dopo l’inizio del lavoro, per la giornata in corso verrà corrisposta la normale retribuzione spettante ai lavoratori.
10. Contratto a tempo determinato: i contratti a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 81/2015, possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi in presenza di almeno una delle seguenti causali:
– incremento dei volumi produttivi;
– incremento dell’attività economica dell’impresa;
– partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
– investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
– realizzazione dei percorsi formativi, anche on the job, riconducibili a processi di innovazione aziendale e riorganizzazione.
11. Periodo di prova nel contratto a tempo determinato: il CCNL si adegua a quanto riportato nella L. 203/2024, in particolare per i lavoratori assunti a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in un giorno di effettivo lavoro ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non può essere in ogni caso :
– inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi;
– superiore a trenta giorni in caso di contratto con durata superiore a sei mesi e inferiore ai dodici.
12. Stagionalità: tra le attività che rientrano nel tipo “stagionale”, vengono ricomprese le ipotesi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
13. Ambiente e sicurezza: viene recepito l’accordo interconfederale 12 dicembre 2018 in tema di permessi per RLS.
2* In tali cause sono ricompresi anche interventi straordinari e indifferibili di manutenzione e interventi tecnologici dei macchinari.
Riferimenti: Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2026.
