Anticipazione indebita del Trattamento di fine rapporto (cd.TFR)

Il Trattamento di fine rapporto (cd. TFR) spetta, in linea generale, al momento in cui un rapporto di lavoro subordinato cessa. Ciononostante, sono previste situazioni specifiche in cui si può ricevere anticipatamente la somma spettante.

Alcune precisazioni in tema di TFR

Il Trattamento di fine rapporto (cd. TFR) spetta, in linea generale, al momento in cui un rapporto di lavoro subordinato cessa. Ciononostante, sono previste situazioni specifiche in cui si può ricevere anticipatamente la somma spettante.

Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto specificando che il TFR non può essere elargito mensilmente in busta paga.

 

 

Che cos’è il Trattamento di fine rapporto (cd. TFR)?

Il Trattamento di fine rapporto (cd. TFR), come stabilito dall’art. 2120 del Codice civile, è un importo spettante al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, volto a garantire un supporto economico. Il TFR è calcolato sulla base di una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5; tale somma viene accantonata mensilmente dal datore di lavoro per conto del lavoratore.

 

Quando può essere erogato anticipatamente?

Il TFR viene erogato, in linea generale, al termine del rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il trattamento venga destinato ad una forma di previdenza complementare. Il Codice civile, tuttavia, stabilisce i casi in cui il trattamento può essere erogato prima del verificarsi della cessazione, quindi in costanza del rapporto di lavoro.

In particolare:

  • – il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • – può essere richiesto un massimo del 70% del trattamento di cui avrebbe diritto in caso di cessazione alla data della richiesta.
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La richiesta di anticipo del TFR, che può essere proposta per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, deve essere giustificata dalla necessità di:

  • – spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
  • – acquisto della prima casa di abitazione per sé o i per i figli, documentato con atto notarile.
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La norma disciplinante l’istituto rimanda alla contrattazione collettiva, o a patti individuali, la possibilità di introdurre condizioni di miglior favore, relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione e non alle modalità di erogazione della somma, le quali rimangono vincolate alle statuizioni di legge.

 

Può essere erogato in busta paga mensilmente?

Nel rispetto delle norme di legge, il TFR può essere erogato alla fine del rapporto di lavoro oppure anticipatamente, in un’unica soluzione, rispettando tuttavia le condizioni della disciplina, ossia essere al servizio dello stesso datore per almeno 8 anni e per una quota pari al 70% della somma accantonata al momento della richiesta di anticipo.

 

Come stabilito anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’anticipazione in busta paga del rateo mensile di TFR contrasterebbe con la ratio dell’istituto, ossia l’assicurazione al lavoratore di un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. In aggiunta, l’elargizione mensile del TFR dovrebbe essere considerata come una mera integrazione retributiva, con ricadute anche rispetto all’obbligazione contributiva.

 

Si evince che non è mai possibile erogare mensilmente in busta paga la quota di TFR. Anche un ipotetico patto individuale con tale previsione sarebbe illecito.

 

Nel caso di accesso ispettivo che certifichi la presenza di un anticipo mensile di TFR indebito, l’ispettore intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote del trattamento anticipate illegittimamente, attraverso il provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.lgs. 124/2004.

 

Riferimenti: Art. 2120; c.c. Cassazione Civile sez. Lav., n. 4670 del 22 febbraio 2021; Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 616 del 3 aprile 2025

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