Rinnovo contrattuale CCNL Chimica – Industria

Il 15 aprile 2025 tra Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTECUIL è stato concordato il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimicofarmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. Il contratto decorre dal 1° luglio 2025.

Le principali novità riguardano l’aggiornamento dei minimi tabellari, le indennità per i turnisti, la flessibilità oraria per i genitori di figli DSA, l’aumento della contribuzione aziendale per la previdenza integrativa e altro ancora.

 

Il rinnovo contrattuale

Il 15 aprile 2025 tra Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL è stato concordato il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. Il contratto decorre dal 1° luglio 2025.

 

Minimi retributivi chimici

Il salario minimo verrà aumentato in diversi step secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

 

Indennità per turnisti 

A partire dal 1° luglio 2027 l’indennità per il turno di notte viene elevata a euro 15,50.

Assorbimento del Tem (trattamento economico minimo)

Gli aumenti del TEM definiti dal rinnovo non saranno assorbibili se non in presenza di specifiche clausole di assorbimento che qualifichino le somme riconosciute come anticipazione di futuri aumenti contrattuali.

Lavoratori con figli DSA

I genitori di figli studenti al primo ciclo di istruzione con diagnosi certificata DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) hanno il diritto di usufruire di un orario di lavoro flessibile sulla base delle modalità definite a livello aziendale.

Contributo straordinario per il rinnovo del contratto a favore delle Organizzazioni sindacali

L’art. 57 del rinnovato CCNL stabilisce una trattenuta, una tantum, di euro 25,00 a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del contratto, per i lavoratori NON iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. Il datore di lavoro dovrà, entro la corresponsione della retribuzione per il mese di maggio 2025, fornire una comunicazione concernente la motivazione della trattenuta, nella quale deve essere sottolineata la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, la quale andrà comunicata entro il 30 giugno p.v. all’azienda. La trattenuta verrà effettuata sulla retribuzione netta il mese di luglio 2025 a tutti i lavoratori non iscritti ad alcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, salvo manifestazione di non accettazione. Per i lavoratori già iscritti a tali sindacati, la trattenuta non verrà effettuata.

 

Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia (periodo di comporto)

Il periodo di tempo per cui si mantiene il posto di lavoro (cd. comporto) in caso di malattia sono i seguenti:

– 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni;

– 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni;

– 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

 

Per i contratti di apprendistato ovvero di durata fino a 3 anni, il periodo complessivo in cui si conserva il posto di lavoro, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono:

– 150 giorni per i contratti superiori a 2 e fino a 3 anni;

– 120 giorni per i contratti superiori a 1 anno e fino a 2 anni;

– 90 giorni per i contratti superiori a 9 mesi e fino a 1 anno;

– 60 giorni per i contratti fino a 9 mesi.

 

Nel caso di lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999, i suddetti tempi di conservazione sono estesi di un ulteriore 30%.

 

In caso di malattie oncologiche e degenerative, non saranno tenuti in considerazione al fine del computo del comporto, i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, necessari per le terapie connesse, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino al massimo periodo del 100% del periodo di comporto spettante. 

 

Trattamento economico di malattia

Il trattamento economico di malattia viene integrato sulla base delle successive aliquote:

– 100% primi 3 mesi e 50% successivi 5 mesi, in caso di anzianità fino a 3 anni;

– 100% primi 4 mesi e 50% successivi 6 mesi, in caso di anzianità da 3 a 6 anni;

– 100% primi 5 mesi e 50% successivi 7 mesi, in caso di anzianità oltre i 6 anni.

 

Tale trattamento economico ricomincia nuovamente:

– nel caso di malattia dopo 4 mesi in cui non vi sia stata assenza malattia o infortunio;

– dal 15° giorno di ricovero ospedaliero;

– in caso di assenza iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui si è raggiunto il periodo indicato per cui è prevista integrazione fino al 100% della retribuzione.

 

Trattamento economico di malattia nei contratti a termine e apprendistato

Nel caso di contratti con durata fino a 3 anni e di contratti di apprendistato, si applicano i seguenti trattamenti economici:

– intera retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa per i 75 giorni successivi in caso di contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni;

– intera retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa per i 60 giorni successivi in caso di contratti superiori ad 1 anno e fino a 2 anni;

– intera retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi in caso di contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;

– intera retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa per i 30 giorni successivi in caso di contratti fino a 9 mesi.

 

Tale trattamento economico ricomincia nuovamente:

– nel caso di malattia dopo 4 mesi in cui non vi sia stata assenza malattia o infortunio;

– dal 15° giorno di ricovero ospedaliero;

– in caso di assenza iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui si è raggiunto il periodo indicato per cui è prevista integrazione fino al 100% della retribuzione.

 

Trattamento economico di infortunio

L’integrazione dell’indennità economica in caso di infortunio:

– 100% per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 5, in caso di anzianità di servizio fino a 3 anni;

– 100% per i primi 4 mesi e 50% per i successivi 6, in caso di anzianità di servizio dai 3 ai 6 anni;

– 100% per i primi 5 mesi e 50% per i successivi 7, in caso di anzianità di servizio oltre i 6 anni.

 

Congedo obbligatorio padre

Il lavoratore padre può usufruire del congedo obbligatorio di paternità di 12 giorni (invece che 10 giorni come previsto dalla legge). Egli ha il diritto a un trattamento economico integrativo fino al 100% della normale retribuzione di fatto.

 

Malattia figlio

I permessi non retribuiti per i figli in malattia di età ricompresa tra i 3 e gli 8 anni, sono elevati a un massimo di 12 giorni, fruibili anche a gruppi di 4 ore.

 

Lavoratrici part-time

Le lavoratrici hanno diritto alla trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a parziale, ove disponibile in organico, e saranno agevolate anche nell’usufruire di forme di flessibilità oraria e/o forme di modalità agile della prestazione lavorativa.

 

Previdenza complementare FONDO FONCHIM

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al fondo FONCHIM e decida di attribuirvi un contributo aggiuntivo (pari almeno al 1,20%1), anche l’azienda deve versare un ulteriore contributo pari al 2,10%2, il quale sarà aumentato per una quota pari al 2,30% con decorrenza 1° gennaio 2027.

 

1 Della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.

2 Ibid.

 

Riferimenti: Accordo del 15 aprile 2025

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