CCNL Metalmeccanica industria: ipotesi di rinnovo contrattuale
Il 22 novembre scorso FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria.
Il nuovo contratto, che introduce importanti novità, soprattutto in tema di causali per i contratti a tempo determinato e per i contratti in somministrazione, sarà in vigore dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028.
L’ipotesi di accordo
Il 22 novembre scorso FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, scaduto a giugno 2024. Il nuovo contratto durerà dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028. Le aziende, a partire da ottobre 2026 ed entro dicembre 2026, dovranno consegnare copia del contratto rinnovato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato.
Le principali novità
1. Incremento retributivo dei minimi tabellari in tre tranches:
È bene ricordare che “a partire dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).”
2. Welfare aziendale: a partire dal 2026, entro giugno di ciascun anno (1), le aziende dovranno mettere a disposizione di ogni singolo lavoratore, strumenti di welfare di valore pari a euro 250,00. Tale importo dovrà essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo.
1* Per l’anno 2026, le aziende metteranno a disposizione l’importo entro il mese di febbraio.
3. Formazione professionale: al fine di sostenere la formazione continua dei lavoratori, vengono affidate diverse competenza alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato, tra cui: promuovere attraverso MetApprendo la formazione in tema di normativa contrattuale; individuare le esigenze formative del settore; aggiornare le figure professionali; elaborare linee guida per l’Apprendistato duale. Tutte le aziende, a partire dal 1° gennaio 2026, dovranno contribuire a MetApprendo con versamento di euro 1,50 a dipendente (2).
2* L’importo sarà calcolato sulla base del personale in forza al 31.12 dell’anno precedente.
4. Causali giustificative per il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro: l’art. 19, c. 1, lett. a), D.lgs. 81/2015, stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere stipulato con un termine superiore ai 12 mesi, ma nel limite massimo di 24. In tali casi è necessario individuare una causale giustificativa, ossia una motivazione specifica del ricorso al contratto a termine.
Il CCNL rinnovato stabilisce espressamente quali causali giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (3) e al contratto di somministrazione di lavoro:
• assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
• assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni, in presenza di almeno una delle seguenti previsioni:
a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) vivano da soli o con una o più persone a carico.
• assunzione di lavoratori che abbiano usufruito della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi ovvero che siano iscritti alle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
• assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento;
• assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
• assunzione di lavoratori nell’ambito di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.
A partire dal 1° gennaio 2027, le causali andranno specificatamente inserite all’interno del contratto individuale di lavoro, inoltre, saranno utilizzabili solo laddove venga confermato a tempo indeterminato il 20% del numero di lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente (4).
3* Tali causali potranno essere utilizzate anche nel caso di proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
4* Con esclusione dei cessati durante il periodo di prova ovvero dimissioni o licenziamento per giusta causa.
5. Stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati: fermo restando i limiti legali, a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione di lavoro, impiegati presso la medesima azienda per una durata complessiva superiore ai 48 mesi (5), anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice.
5* Con mansioni di pari livello e categoria legale.
6. Aspettativa per lavoratori migranti: nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con più di 5 anni di anzianità di servizio, possono chiedere un periodo di aspettativa, non frazionabile, della durata minima di un mese (per un massimo di due mesi) ogni triennio, per il ricongiungimento familiare nel Paese di origine.
L’azienda valuterà la richiesta scritta del lavoratore e potrà concedere il beneficio valutando le esigenze tecnico organizzative aziendali, considerando come limite massimo, un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedenti l’1% del totale dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva.
7. Malattie oncologiche gravi o malattie croniche e invalidanti: viene recepito in pieno quanto stabilito dalla L. 106/2025 (6), ossia, a partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con malattie oncologiche o malattie croniche e invalidati che causino una disabilità pari o superiore al 74% potranno usufruire di:
• un congedo non retribuito di 24 mesi durante il quale non può essere svolta alcuna tipologia di attività lavorativa;
• il diritto di usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito al fine di effettuare esami specialistici, cure mediche o specifiche analisi. Tali ore sono riconosciute
anche al genitore del figlio minore affetto da malattie oncologiche gravi o
malattie croniche e invalidanti che comportino una disabilità pari o superiore al 74%.
8. Ulteriori tutele per lavoratori con disabilità: a partire dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità accertata ai sensi del D.lgs. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999, al momento del superamento del periodo di comporto, saranno riconosciuti:
• ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro, in caso di anzianità di servizio fino ai 3 anni;
• ulteriori 45 giorni di conservazione del posto di lavoro, in caso di anzianità di servizio superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni;
• ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro, in caso di anzianità di servizio superiore ai 6 anni.
Tali periodi saranno coperti con un’integrazione a carico dell’azienda, pari all’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito il lavoratore in caso di svolgimento della prestazione lavorativa.
9. Congedo parentale: a decorrere dal 1° gennaio 2026, i genitori di figli fino a 4 anni di età, possono usufruire di 3 giorni retribuiti all’anno in caso di malattia del figlio. Le giornate verranno retribuite dall’azienda con un importo pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto. Per usufruire di tali permessi, il lavoratore deve avvertire preventivamente il datore di lavoro entro due ore dall’inizio del turno, inoltre, entro due giorni dovrà presentare la certificazione attestante lo stato di malattia del figlio.
Tale permesso non può essere usufruito simultaneamente dalla madre e dal padre, nonché in caso di analogo trattamento previsto dalla contrattazione aziendale.
10. Contribuzione straordinaria rinnovo CCNL: per gli anni di vigenza contrattuale (2026, 2027 e 2028), le aziende devono informare i lavoratori non iscritti al sindacato della possibilità di una contribuzione straordinaria al sindacato di 30 euro da trattenere in busta paga a giugno di ciascun anno. Nel mese di aprile, l’azienda dovrà distribuire un modulo al dipendente al fine di accettare o rifiutare la contribuzione, esso sarà da restituire entro il 15 maggio di ciascun anno.
11. Passaggio temporaneo di mansioni: i lavoratori acquisiscono il diritto al passaggio di livello superiore se svolgono le mansioni superiori per un periodo pari a:
• 60 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno, oppure 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;
• 4 mesi continuativi o 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Riferimenti: Ipotesi di accordo del 22 novembre 2025.
